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Relazione di minoranza Honsell alla PDLN n. 18 del Cons. Calligaris

Lo scopo di questa norma, sostenuta in modo fastidiosamente petulante dalla Sindaca di Monfalcone in Commissione con interventi interminabili concessi al di là di ogni consuetudine per un’audizione, è quello di restringere significativamente le condizioni per concedere il ricongiungimento familiare ai lavoratori stranieri regolari non comunitari sul nostro territorio. Gli inasprimenti sono: un maggiore tempo di residenza, ovvero almeno due anni solamente per presentare la domanda, e un maggiore reddito. Inoltre se il lavoratore è dipendente allora deve essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che garantisca un reddito minimo maggiore più del doppio di quello attuale, incrementato di ulteriori quote corrispondenti al numero dei figli, oppure se il lavoratore è autonomo allora deve avere dichiarato un reddito da impresa di importo analogo negli ultimi due anni, asseverato da un commercialista ed assoggettato ad una verifica fiscale, all’incontrario, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Riteniamo questa norma inaccettabile in quanto non conforme al diritto dell’Unione perché comprime se non addirittura viola il senso della Direttiva Europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 che nei considerando (2) e (4) riconosce il diritto di ricongiungimento familiare e dell’unità familiare come un diritto umano e libertà fondamentale, in quanto strumento necessario di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare di ogni individuo. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel Trattato.

Tutti i drastici inasprimenti creano condizioni più sfavorevoli ai cittadini stranieri rispetto a quelli comunitari, violando così in modo evidente il principio di non-discriminazione che è un principio dell’Unione. Ciò vale per l’innalzamento del limite del reddito da quello relativo alla soglia di povertà, per l’accesso alle misure socio-assistenziali, a quello per la concessione del patrocinio gratuito, che è ben superiore e per giunta assolutamente incongruente.  E ciò vale, anche, sia per la richiesta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che per la normativa italiana non può essere considerato più stabile di altre tipologie di contratti, quanto per la richiesta di una dichiarazione dei redditi da impresa pregressi.

Quanto rende però odiosa questa proposta di legge nazionale è che, nelle intenzioni dei proponenti, intende limitare il diritto al ricongiungimento e all’unità della famiglia a persone che comunque sono presenti in quanto lavoratori regolari sul territorio del nostro paese. I proponenti assumono quindi esplicitamente che ci siano persone costrette a lavorare nel nostro paese in condizioni così miserabili da non permettere loro nemmeno il diritto a poter vivere con la propria famiglia! I proponenti accettano quindi che nelle nostre città siano presenti lavoratori con contratti precari, temporanei, intermittenti o a chiamata, assunti a seconda del bisogno temporaneo delle aziende, a cui viene corrisposto un salario al di sotto della soglia che reputano di dignità, ma obbligano loro ad una condizione di solitudine.

Come Open Sinistra FVG riteniamo vergognoso, che sia tollerato un mercato del lavoro che si regge sullo sfruttamento di lavoratori così spudorato, e che si faccia leva proprio su queste condizioni di “quasi schiavitù” nell’interesse delle nostre aziende anche di stato, e al tempo steso si comprima un diritto umano, quello di poter vivere con la propria famiglia. Se davvero accettiamo noi tutti, e in primis la Sindaca, che a Monfalcone ci siano condizioni di lavoro così precarie da essere insufficienti per avere accesso ai diritti più fondamentali dell’uomo, allora il problema non è quello della difficoltà e dei costi di inclusione dei familiari dei lavoratori immigrati. Il problema non è quello degli oneri che ricadono sui servizi sociali di Monfalcone e di altri comuni. Il problema è che questa regione, e tutti noi, beneficiamo dei redditi prodotti da imprese che sfruttano lavoratori costretti a vivere in queste condizioni miserabili! Ne beneficiamo a loro spese, senza porci troppi scrupoli, anzi comprimendone i loro diritti! Alcune di queste imprese producono anche armamenti, che poi vengono venduti proprio a quei paesi i cui governi per poterle comperare affamano i propri cittadini costringendoli ad emigrazioni che li portano a venire sfruttati in condizioni sotto la soglia della dignità proprio da queste stesse imprese! Il problema è dunque etico! Non possiamo più accettare un mercato del lavoro con salari così bassi o poco stabili da non permettere a queste persone di poter vivere con la propria famiglia!

L’aspetto che fa più orrore in questa norma è che si puniscono proprio quei lavoratori che sono i più sfruttati. La norma infatti punisce solamente lavoratori, e ci tengo a sottolinearlo, assolutamente regolari e funzionali al sistema delle imprese e del lavoro, che non può quindi che dirsi infame.

Non è accettabile sul piano umano ed etico che prima di proporre una PDLN come questa, non si migliorino le condizioni dei lavoratori alle spalle dei quali maturiamo le quote di partecipazione fiscale che arricchiscono questa Regione.

In Commissione abbiamo espresso parere assolutamente contrario a questa norma che viola non solamente il diritto dell’Unione europea ma prima ancora il nostro senso di giustizia. Altrettanto faremo in aula.

Qui il testo fuoriuscito dalla Commissione 

Relazione di minoranza Honsell su DDL 174 “Istituzione dell’imposta locale sugli immobili”

L’intento di questa norma è chiaro già nel titolo: istituire un tributo regionale immobiliare in luogo del tributo erariale statale disciplinato dalla L. 160/2019, la cosiddetta IMU. Molto meno chiaro è se questa norma riuscirà ad essere equa e davvero finanziariamente neutrale per i Comuni; e se verrà ritenuta legittima la lettura autonomistica dello Statuto speciale della Regione FVG sulla quale fa leva, in quanto lo Statuto, alla lettera, attribuirebbe alla Regione solamente il potere di “disciplinare” e non anche quello di “istituire” tributi.

Nella sostanza questo DDL ricalca in modo quasi pedissequo la norma statale, là dove non rinvia direttamente alla norma stessa che sostituisce. Pertanto ci si chiede se non sia inutile. Nella forma, invece, questo DDL rivendica con piglio orgoglioso modifiche linguistiche o classificatorie assolutamente trasparenti, cioè irrilevanti, per i contribuenti. Parla così di “esenzione” dal tributo delle abitazioni principali, in luogo della precedente “esclusione”, ravvisando in questa modifica una profonda enunciazione su un qualche piano valoriale, circa il possesso della casa come bene primario. Che il diritto alla casa si esaurisca in una modifica linguistica, però, ci sembra davvero troppo semplicistico e autoassolutorio. Inoltre questo DDL scorpora in più categorie, senza alterare le aliquote, quei beni immobili che nella norma statale sono ricompresi nella categoria residuale, rivendicando così una maggiore agilità in una legislazione futuribile.

Al di là della valenza simbolica di questo DDL, che sarà certamente strombazzata mediaticamente in modo spropositato, come ormai siamo stati squallidamente abituati da questa Giunta, la vera sostanza di questo DDL, e a nostro avviso anche il suo potenziale rischio per i Comuni, si rivela tutta nel penultimo articolo, l’articolo 21 (Disposizioni in materia di neutralità finanziaria e altre disposizioni finanziarie). A decorrere dall’anno 2023 saranno i Comuni a “recuperare” annualmente gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all’articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ovvero quella quota del gettito degli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, che nella normativa statale dell’IMU affluiva direttamente allo Stato. Ad aggravare la questione tale importo è quantificato esplicitamente in norma in 92 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.

Questo articolo presenta due criticità che l’Assessore Roberti in CAL e in Commissione si è adoperato a minimizzare. E se, come ormai avviene sistematicamente il CAL docilmente ha approvato il tutto all’unanimità, in Commissione, invece, non sono state fugate le nostre perplessità e questo è stato il motivo del nostro voto di astensione.

La prima criticità è quella di fissare una somma precisa in un testo di legge. La natura della somma è chiaramente congiunturale e non strutturale. Non solamente obbliga a rivedere la norma in caso di modifica della somma, ma impone anche una spada di Damocle ben affilata sulle teste dei Comuni. La seconda seria criticità è quella che i Comuni non svolgeranno solamente il ruolo di ente riscuotente, bensì dovranno ciascuno, relativamente ad una tabella ancora da approvare, “versare” tali somme alla Regione, vista la sua neutralità finanziaria, che a sua volta le corrisponderà allo Stato. In base a questo articolo quindi i Comuni si accollano tutti i rischi di una riscossione incapiente, perché ogni eventuale ammanco della cifra pattuita sarà compensato sulle quote del Fondo unico comunale spettante annualmente ai Comuni in legge di stabilità.

Poco è valsa l’assicurazione dell’Assessore che 92 milioni sono una somma inferiore alla media della riscossione negli ultimi anni. La prospettiva economica del 2023, tenendo conto dell’inflazione, dei maggiori costi dell’energia e delle materie prime è molto cupa. Riscuotere con facilità le risorse degli anni passati, magari da aziende che sono state costrette a chiudere, non sembra proprio una passeggiata per i Comuni.

Intendiamo proporre degli emendamenti che istituiscano uno fondo regionale che tuteli i Comuni da tale rischio.

Inoltre, il riparto di queste riscossioni tra Comuni non è esplicitato in norma. Ciò dovrà invece essere vagliato attentamente dalla Commissione competente. I criteri devono essere espliciti, condivisi e comunicati con chiarezza a tutti gli EELL. Personalmente, parlando con i rappresentanti dei Comuni, ho incontrato molte incertezze su come siano stati, ad esempio, ripartiti gli importi nella TABELLA P riferita all’articolo 9, comma 12 della LR 24/2021, circa la quota dei 69.357.570,99 euro con la quale ciascun ente locale concorre alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell’Accordo Stato Regione FVG del 25 febbraio 2019, che poi sono la vestigia del famoso extra-gettito.

Su un piano diverso, rileviamo che permettere l’azzeramento delle aliquote all’Art. 9 indebolisca un principio di solidarietà indispensabile alla coesione sociale.

Infine per facilitare da parte dei contribuenti il rispetto della nuova norma, intendiamo proporre emendamenti agli articoli 14 e 17, imponendo che ogni Comune sul proprio sito internet offra, rispettando i principi del linguaggio semplificato ai sensi della direttiva statale in merito, tutte le informazioni necessarie (regole, aliquote, ecc.) per calcolare esplicitamente quanto dovuto, fornendo anche alcuni esempi guida. Attualmente le informazioni necessarie alla compilazione dei moduli IMU sono invece abbastanza disperse e spesso suscitano molta incertezza anche presso i contribuenti più rispettosi.

Il nostro voto in aula sarà determinato da come nel corso del dibattito saranno stati valutati e considerati i nostri emendamenti.

In conclusione, rileviamo sotto il profilo della sociologia politica, quanto fu strumentalizzato e forsennatamente cavalcato in chiave elettorale, in verità con fortune alterne, il tema dell’extra-gettito conseguente all’introduzione dell’IMU al posto dell’ICI nel periodo 2014-2018. E non manchiamo di stupirci invece quanto oggi, sia in relazione alla Tabella P della legge di stabilità, che rispetto a questa norma che potrebbe innescare dinamiche analoghe se non compensate in tempo, siano mansueti e docili sia il CAL che l’ANCI!

Qui il testo del DDL 174 fuoriuscito dalla Commissione

Regeni: mozione Honsell in CR FVG per stop all’invio di armi in Egitto

Oggi è stata presentata dal Consigliere Regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG insieme alla Dott.ssa Tiziana Cimolino (co-portavoce di Europa Verde in FVG), Alessandro Capuzzo (del Tavolo della Pace del FVG) e Gabriella Zamperlo (del direttivo di Europa Verde) la Mozione dal titolo “Che il governo vieti qualsiasi spedizione di materiale militare da Trieste all’Egitto”.
Furio Honsell ha dichiarato: “I principali siti che monitorano il traffico di armamenti evidenziano come il governo italiano abbia autorizzato vendita di materiale militare all’Egitto, anche dopo le torture e l’uccisione di Giulio Regeni e la successiva mancanza di collaborazione del governo egiziano nelle indagini. Molte sono le aziende anche italiane che hanno partecipato alla più grande fiera internazionale delle armi EDEX – Egypt Defense Expo, che si è tenuta in Egitto nel 2021. Oggi a pochi giorni dalla grande manifestazione in favore della pace e contro il commercio delle armi, che sono uno dei principali motivi che portano alle guerre, è importante chiedere che questo commercio venga fermato. Il senso di questa mozione è che si vieti l’esportazione di armi verso l’Egitto dal Porto di Trieste anche per rispetto della memoria di Giulio Regeni.” “Capuzzo ha esposto numerosi dati provenienti dal sito www.weaponwatch.net, facendo notare il paradosso che nella conferenza internazionale COP27 sulla crisi climatica, in svolgimento in Egitto in questi giorni, non vengano conteggiate le emissioni dovute alle attività legate all’industria militare.”
Alessandro Capuzzo ha dichiarato: “La mozione presentata questa mattina dal consigliere Honsell si basa sull’articolo 11 della Costituzione, sulla Legge 185/1990 che impedisce l’esportazione di armi verso Paesi in guerra o che violano gravemente i Diritti umani e sul Trattato di Pace con l’Italia del 1947, che statuì la smilitarizzazione e neutralità di Trieste e del suo Porto franco internazionale.”

Relazione su PDLN n. 16 Furio Honsell su certificato di nascita figli di soggetti stranieri

Questa Proposta di Legge Nazionale, presentata il 7 aprile 2022 e firmata da ben diciannove Consiglieri regionali, a cui altri due intenderebbero aggiungersi, è volta a ristabilire a pieno titolo a livello legislativo il diritto alla registrazione di nascita per ogni bambino nato in Italia. Questo diritto era assicurato dal Comma 2 dell’articolo 6 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, emanato ai sensi della Legge 40/1998 c.d. Turco-Napolitano. Tale diritto fu però azzerato dall’introduzione della lettera g) Comma 22 dell’art. 1 della Legge 94 del 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Tale nuovo comma prevede infatti l’esibizione da parte dei genitori del permesso di soggiorno per depositare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento di filiazione e dunque esclude di fatto il diritto ad un neonato ad avere un nome se i suoi genitori non sono regolari. La modifica del 2009 fa pertanto ricadere su una persona innocente responsabilità di altri.

Va detto, che in data 7 agosto 2009, ovvero un giorno prima dell’entrata in vigore della L.94/2009 in modo molto cursorio, indiretto e sfuggente, con la circolare interpretativa n. 19 del Ministero dell’Interno, questo requisito fu eliminato. Tale circolare si è però rivelata priva della forza necessaria a dare certezza giuridica a queste fattispecie in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, vista la gerarchia delle fonti, oltre ad essere ovviamente insufficiente a convincere i migranti irregolari a riconoscere i propri figli per non rischiare l’espulsione o altre gravi forme di penalizzazione.

Appare quindi gravissimo che, per questo stato di cose, l’Italia non abbia ancora raggiunto sul piano legislativo il Target 16.9 dell’Obiettivo 16[1] dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, ovvero “Entro il 2030, fornire l’identità giuridica per tutti, compresa la registrazione delle nascite”. Garantire il diritto di registrazione alla nascita, e quindi del nome, è norma di civiltà. Per capire fino in fondo l’importanza della norma attualmente abrogata è sufficiente riflettere sulla circostanza che tutti i servizi di sostegno alla persona si fondano sulla premessa che questa possa essere rintracciata e ne possano essere verificati i bisogni; tuttavia, senza una certificazione di nascita, una persona è semplicemente considerata «giuridicamente inesistente». Inoltre lo stesso Codice civile all’art. 1 recita che “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”. E l’Art. 22 della Costituzione ne sancisce in modo incontrovertibile il valore: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. Va rilevato altresì che l’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, New York 20 novembre 1989) aveva ratificato una convenzione internazionale in assoluta contraddizione con l’art 1 comma 22 della Legge 94/2009.

La presente Proposta di Legge Nazionale vuole, dunque, ripristinare la norma abrogata nel 2009, riconoscendo così, tra le altre cose, il diritto dei bambini ad avere una certificazione anagrafica anche quando i genitori siano migranti privi del permesso di soggiorno. Riteniamo, infatti, che la certificazione anagrafica, al pari di tutti gli atti di stato civile e dei provvedimenti inerenti all’accesso ai pubblici servizi, debba essere considerata comunque un diritto fondamentale e inviolabile, che deve prescindere dalla condizione di irregolarità dei propri genitori, come peraltro richiede la stessa Agenda 2030 che individua proprio nel rispetto dei diritti fondamentali una delle condizioni per lo sviluppo sostenibile.

Con questa PDLN si intende ripristinare una norma di civiltà. Basti pensare a quanti italiani, tra gli anni sessanta e settanta, hanno dovuto trovare dolorose soluzioni, scegliendo tra clandestinità e separazione, a causa del fatto che lavorando come stagionali all’estero, non poterono riconoscere i propri figli, né tenerli con loro in base alle leggi allora vigenti nel Paese di destinazione. Si tratta del fenomeno dei cosiddetti «bambini nascosti» o «bambini clandestini», cioè di bambini talvolta lasciati ai nonni in Italia anche per lunghissimi periodi, costretti a vedere i propri genitori solo una o due volte l’anno oppure, più spesso, semplicemente nascosti dai propri genitori, al fine di evitare la separazione, con la grave conseguenza di essere privati di ogni diritto nel Paese di destinazione.

Sono numerosi i motivi per i quali si è ritenuto importante che il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia faccia propria una Proposta di Legge Nazionale sulla tematica dei bambini invisibili. In primo luogo vi è una forte sensibilità da parte di varie personalità, associazioni e realtà culturali ed educative in regione sul tema dei diritti civili. Cito solo a titolo d’esempio, Augusta De Piero (prima vice-presidente donna del Consiglio Regionale della VI legislatura) che ha promosso numerose campagne, l’Università di Udine che cura il portale equal sul diritto antidiscriminatorio presso il Dipartimento di Scienza giuridiche, Rete Dasi, Movimento Focolarini FVG, Gruppo FVG – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni ecc.. Questo stesso Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità nella seduta N° 97 del 01/10/2019, la Mozione 92 dal titolo “Ottenimento del certificato di nascita per figli nati in Italia da persone non comunitarie irregolari”, e successivamente l’Ordine de Giorno n. 106 dal titolo “Attivazione di attività di informazione rivolte agli EE. LL e alla cittadinanza su riconoscimento dell’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato in FVG” in sede di approvazione della lr. 26/2020 “Legge di Stabilità 2021”, che prevede l’impegno dell’amministrazione regionale a realizzare una campagna informativa rivolta agli Enti Locali per promuovere l’applicazione della circolare interpretativa n. 19/2009 del Ministero dell’Interno riferita alla legge 15 luglio 2009, n. 94. Inoltre per la posizione geografica che riveste, il Friuli Venezia Giulia ha sempre svolto un ruolo importante nei processi migratori che vedono come meta l’Italia, sia relativamente alla cosiddetta “rotta balcanica” che più recentemente in occasione degli eventi bellici in Ucraina. Il Friuli Venezia Giulia è la regione presso la quale la maggior parte dei migranti dal Kossovo, dalla Siria, dall’Afghanistan, dal Pakistan, presenta la richiesta di asilo. Molto alto è anche il numero di lavori stranieri temporanei in questa regione ad esempio a Monfalcone ed in altri centri industriali. Infine da decenni vi è stato un flusso e una presenza costante di parecchie centinaia di Minori Stranieri non Accompagnati in Friuli Venezia Giulia e quindi vi è un forte impegno sulle problematiche relative al loro inserimento raggiunta la maggiore età. La nostra Regione è dunque più esposta di molte altre regioni italiane ai rischi di mancate registrazioni alla nascita.

Nel corso del dibattito in Commissione raccogliendo le sollecitazioni del Consigliere Calligaris, al fine di rendere più esplicito il senso di questa PDLN abbiamo proposto un emendamento modificativo che circoscrive, in modo più esplicito rispetto al precedente testo, l’obiettivo della PDLN 16. Il nuovo testo della PDLN 16 proposto e votato da tutti i sottoscrittori recita così:

Art. 1 (Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 286/1998)

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall’articolo 1 comma 1 della presente Proposta di Legge nazionale, è così interamente sostituito:

<<2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti alla registrazione della dichiarazione di nascita, alla filiazione, alla registrazione di matrimonio, all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero, comunque denominati.>>.

Si auspica l’approvazione della PDLN N.16 così emendata, il cui scopo è quello di rendere esplicita nella normativa nazionale quanto già riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sottoscritta dall’Italia e del Target 16.9 degli Obiettivi dell’ONU 2030 e dalle circolari interpretative del Ministero degli Interni.

Non mi rimane che chiudere questa relazione, che di fatto è un accorato appello, chiedendo a tutti i Consiglieri con il loro voto di fare propria la scritta che compariva sul muro della Scuola di Barbiana istituita da Don Milani “I care” e di riconoscersi in quella frase che spesso viene invocata da chi difende gli ultimi, come sarebbero i bambini privati del nome, “There is no them but there is only us.”.

[1] L’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 ONU ha per titolo PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE – Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.

Qui il testo della PDLN n. 16 così come fuoriuscita dalla Commissione